Norme e regolamenti applicabili alla

Sagra dell'Uva del Mendrisiotto

 

 

 

ORDINANZA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI DELLA SAGRA DELL'UVA DEL MENDRISIOTTO PER LA GESTIONE DELLE CORTI, DEL MERCATINO, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DEI CENTRI DI ANIMAZIONE E PUNTI DI INTRATTENIMENTO NONCHE' SUI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

  
Il Municipio di Mendrisio 
  
Richiamati 

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gli art. 107 LOC, 23, 24 e 26 RELOC;

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la Legge cantonale sugli esercizi pubblici (LEP, del 21.12.1994), il Regolamento di applicazione della legge sugli esercizi pubblici (RALEP, del 03.12.1996) e l'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici del 22.04.1997;

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la Legge cantonale sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti del 01.03.1966 e il Regolamento di applicazione della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti del 29.01.1991;

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le Istruzioni del Dipartimento delle opere sociali del 21.03.1985 sui requisiti igienico sanitari degli esercizi pubblici provvisori;

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le Direttive igienico-sanitarie del Laboratorio cantonale del 18.04.2000 per la vendita di alimenti in occasione di mercati e fiere;

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il Regolamento comunale sul servizio di raccolta ed eliminazioni rifiuti del 19.04.1993 e l'Ordinanza municipale per la raccolta dei rifiuti del 25.10.1994,
 
emana: 
  
le seguenti disposizioni per la gestione delle Corti, del Mercatino, degli Esercizi pubblici, dei Centri di animazione e Punti di intrattenimento della Sagra dell'Uva del Mendrisiotto: 
  
I. Gestione Corti 
  
Art. 1
Le richieste di utilizzo delle corti dovranno essere presentate al Comitato della Sagra il quale deciderà in merito. L'elenco dei partecipanti ammessi sarà trasmesso dal Comitato al Municipio, il quale rilascerà le relative autorizzazioni d'esercizio pubblico provvisorio in base alle normative vigenti in materia di esercizi pubblici. 
Art. 2
Ogni Associazione, Società o Ente partecipante, dovrà designare al Comitato della Sagra almeno tre persone responsabili, di cui almeno una in possesso della patente d'esercizio pubblico.
Il Comitato, nell'assegnazione delle corti, cercherà di dare la preferenza ad Associazioni, Società o Enti del Comune.
 
Art. 3
Il Comitato stipula un'assicurazione di responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi. 
Ogni Partecipante è obbligato a stipulare un'assicurazione responsabilità civile, come prescritto dal RALEP. 
Art. 4
I lavori di montaggio, smontaggio e sgombero delle corti devono avvenire in assoluto ordine, senza intralciare il normale traffico su strade pubbliche e nel rispetto della quiete pubblica. 
Art. 5
I gestori delle corti sono responsabili dell'ordine e della quiete, nonché della tutela del buon costume.
In particolare devono prestare attenzione a:
 

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non servire bevande alcoliche alle persone che si trovano già in stato di ubriachezza;

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non servire bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
 
Art. 6
L'apertura delle corti è autorizzata fino alle ore 01.00; lo spaccio di cibi e bevande deve cessare in questo orario. Lo sgombero e la chiusura definitiva deve avvenire entro le 02.00. 
Art. 7
Il suono e il ballo è autorizzato fino alle ore 24.00; dalle ore 23.00 il volume di strumenti musicali deve essere abbassato in modo da non disturbare il vicinato e la quiete notturna. 
Art. 8
All'accesso delle corti è obbligatoria l'esposizione ben visibile del listino prezzi di cibi e bevande. Per le bevande fanno stato i prezzi massimi fissati, se del caso, dal Comitato della Sagra.
I prezzi esposti sono vincolanti.
 
Art. 9
Speciale attenzione sarà data ai requisiti igienici, segnatamente: 

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il lavaggio immediato dopo l'uso dei bicchieri e del vasellame con acqua calda,
 oppure

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l'utilizzazione di bicchieri e vasellame monouso.
 
I responsabili delle corti sono tenuti ad utilizzare contenitori (bottiglie e bicchieri) in plastica, materiale PET, o altro materiale simile, escludendo in principio il vetro.
E' comunque assolutamente vietato vendere cibi e bevande in contenitori di vetro non consumabili presso la corte e pertanto non restituibili.
 
Art. 10
Ogni corte dovrà disporre al minimo di un servizio igienico adeguato. L'Associazione, Società o Ente che gestisce la corte dovrà segnalare al Comitato l'ubicazione del servizio.
Nel caso che una corte risulti sprovvista di tale servizio, il Comitato prenderà i dovuti provvedimenti in collaborazione con gli organi tecnici del Comune.
 
Art. 11
Per la raccolta dei rifiuti dovranno essere usati unicamente i sacchetti ufficiali in commercio, ritenuto il rispetto del vigente Regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti (raccolta separata rifiuti riciclabili) ed eventuali disposizioni speciali emanate di volta in volta. 
Art. 12
Il Comitato provvede ad organizzare per la durata della Sagra un proprio servizio di controllo sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di quelle emanate in virtù dello stesso, ed in particolare sul rispetto degli orari di chiusura e di sgombero; in caso d'inosservanza il caso sarà segnalato dal Comitato agli organi di polizia ai quali spetterà il compito di intervenire. Un rapporto in tal senso sarà redatto e messo a disposizioni delle Autorità comunali. 
Art. 13
Il Comitato non rilascerà più accordi di partecipazione ad Associazioni, Società o Enti che per negligenza non ottemperano le disposizioni. 
  
II. Mercatino 
  
Art. 14
Le richieste di partecipazione al mercatino della Sagra sono trasmesse al Comitato che è competente a rilasciare le relative autorizzazioni di partecipazione. L'elenco dei partecipanti ammessi sarà trasmesso dal Comitato al Municipio, che si riserva la facoltà di negare la partecipazione in casi particolari. 
Art. 15
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata al Comitato Sagra dell'Uva del Mendrisiotto, "Il Mercatino", Casella postale 157, 6850 Mendrisio-Stazione, con le seguenti indicazioni: 

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tipo di merce o prodotto esposto e venduto;
 
indicazione di partecipazione con bancarella, furgone d'esposizione, ecc., con dimensioni esatte (lunghezza, larghezza dell'area da occupare). 
Art. 16
Le istanze di partecipazione al mercatino con mescite provvisorie per la vendita di bevande alcoliche devono essere sottoposte con il preavviso del Comitato alla Polizia comunale per l'ottenimento dell'autorizzazione del permesso speciale ai sensi dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici della relativa legislazione cantonale in materia. 
Art. 17
In considerazione del numero delle richieste che perverranno, il Comitato terrà conto delle seguenti priorità di partecipazione: 

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espositori residenti nel Mendrisiotto;

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espositori con merce e prodotti artigianali meglio confacenti al tipo di manifestazione.
 
Art. 18
A chi ha inoltrato la domanda di partecipazione ed è in possesso della relativa autorizzazione verrà assegnato il relativo posto mediante numerazione almeno 15 giorni antecedenti l'inizio del mercatino.
Nell'assegnazione dei posti il Comitato terrà conto delle necessità di flusso pedonale e per il passaggio dei mezzi di pulizia, concordati con l'Autorità comunale.
 
Art. 19
Il mercatino si tiene nei seguenti giorni ed orari: 

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sabato,dalle ore 09.30 alle 21.00per tutti

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domenica,dalle ore 09.30 alle 17.00per tutti
 
Art. 20
I lavori di preparazione (montaggio struttura) degli stand devono avvenire in assoluto ordine. Le bancarelle devono essere in esercizio entro le ore 09.30; oltre l'orario menzionato il diritto di partecipazione al mercatino decade. 
Art. 21
Per la vendita di alimenti la partecipazione è subordinata al rispetto delle direttive igienico-sanitarie del Laboratorio cantonale in ossequio dell'Ordinanza sui requisiti igienico-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d'uso, degli impianti e del personale. 
I responsabili delle mescite autorizzate non devono: 

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servire bevande alcoliche alle persone che si trovano già in stato di ubriachezza;

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servire bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
 
Art. 22
I gestori di mescite o spacci provvisori autorizzati nell'ambito del mercatino sono tenuti ad utilizzare contenitori (bottiglie e bicchieri) in plastica, materiale PET, o altro materiale simile, escludendo il vetro.
E' assolutamente vietato vendere cibi e bevande in contenitori di vetro non consumabili presso lo spaccio e pertanto non restituibili.
 
Art. 23
Ogni partecipante è personalmente tenuto ad evacuare i propri rifiuti dal posto occupato; nessun materiale (imballaggi, cartoni, residui o rifiuti di altro genere) deve essere abbandonato sul posto. 
Art. 24
Gli espositori sono invitati a non lasciare valori o articoli di valore durante la notte. Per eventuali danni alle strutture, furti, vandalismi il Comune e l'Organizzazione non si assumono alcuna responsabilità. 
Art. 25
Il Comitato non rilascerà più accordi di partecipazione a partecipanti che per negligenza non ottemperano le disposizioni. 
  
III. Esercizi pubblici 
  
Art. 26
Nei giorni della Sagra dell'Uva per gli esercizi pubblici ai sensi LEP, RALEP e relativa Ordinanza municipale fanno stato le seguenti disposizioni: orario di chiusura (spaccio cibi o bevande) autorizzato fino alle ore 01.00; lo sgombero dell'esercizio deve avvenire entro le ore 02.00.
Analogamente alla gestione delle corti, non sono concesse deroghe d'orario.
 
Art. 27
I gerenti sono invitati ad utilizzare contenitori (bottiglie e bicchieri) in plastica, materiale PET, o altro materiale simile, escludendo in principio il vetro in caso di servizio esterno.
E' assolutamente vietato vendere cibi e bevande in contenitori di vetro non consumabili all'interno dell'esercizio e pertanto non restituibili.
 
Art. 28
I gerenti sono richiamati ad ossequiare le disposizioni in riguardo alla vendita di bevande alcoliche, in particolare: 

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non servire bevande alcoliche alle persone che si trovano già in stato di ubriachezza;

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non servire bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
 
  
IV. Centri di animazione e altri Punti di intrattenimento 
  
Art. 29
Compete al Comitato l'organizzazione e la supervisione dei centri di animazione e degli altri punti di intrattenimento principali della Sagra (P.za del Ponte, P.le alla Valle, ecc.). 
Art. 30
Mescite 
Il Comitato, di principio, nell'assegnazione delle mescite cercherà di dare la preferenza ad Associazioni, Società e Enti del Comune. 
Per quanto riguarda gestione, orari e altre disposizioni fanno stato le indicazioni al capitolo Gestione Corti. 
Art. 31
Parchi divertimento, giostre, giochi, ecc. 
Parchi divertimenti, giostre, ecc., dovranno cessare l'attività entro le ore 24.00. 
Art. 32
Spettacoli e intrattenimenti 
In principio per l'organizzazione degli spettacoli e gli intrattenimenti il Comitato terrà conto delle caratteristiche della sagra. 
Gli intrattenimenti dovranno cessare entro le ore 24.00.
Il tono delle produzioni musicali dev'essere moderato dopo le ore 23.00, per evitare il disturbo della quiete pubblica.
 
  
V. Smaltimento rifiuti 
  
Art. 33
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le disposizioni relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti emanata dal Comune. 
Art. 34
I responsabili delle Corti, dei Centri di animazione e dei Punti d'intrattenimento sono tenuti ad eseguire la pulizia sommaria dei luoghi adiacenti, ovvero in prossimità dell'accesso 
  
VI. Competenze particolari del Comitato della Sagra 
  
Art. 35
E' facoltà del Comitato emanare un Regolamento esecutivo della Sagra (Corti - Mercatino - Animazioni - Mescite - ecc.), le cui disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme della presente ordinanza e che potrà essere adeguato di anno in anno secondo la necessità. 
Art. 36
Il Comitato d'organizzazione è autorizzato a stabilire e prelevare quote di partecipazione. 
  
VII. Entrata in vigore 
  
Art. 37
La presente Ordinanza entra in vigore il 18 settembre 2000 e abroga la precedente del 05.09.1995. 
  

Adottata con risoluzione municipale no. 524 del 29 agosto 2000.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 01 al 18 settembre 2000.

Modifica art. 5, 21 e 28 con risoluzione municipale no. 2442 del 23.10.2001;
pubblicazione all'albo comunale dal 29 ottobre al 13 novembre 2001.